Credito dello studio professionale associato, privilegi e processo

Con la recente ordinanza n. 5888 del 4.03.2021, ottenuta dal nostro studio, la Cassazione in materia di concordato preventivo ha ribadito l’orientamento – ormai granitico – che esclude la natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. dei crediti vantati dagli studi professionali associati.
La sentenza è degna di nota perché affronta anche la questione squisitamente processuale dei limiti entro cui è possibile precisare o modificare la domanda giudiziale, nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nel caso di specie, il creditore aveva promosso azione nei confronti della società in concordato nella sua veste di studio professionale associato. A fronte delle eccezioni della convenuta, aveva poi sostenuto, nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., che il credito in realtà spettava esclusivamente al singolo professionista, legale rappresentante dello studio.
Non esistendo fungibilità tra lo studio ed il singolo associato, la Cassazione ha ritenuto che si fosse in presenza di una vera e propria domanda nuova e non di una mera modifica a quella già proposta. Pertanto, ne ha affermato l’illegittimità.
Per il testo integrale si rimanda all’osservatorio di giurisprudenza fallimentare Unijuris, al seguente link:
https://www.unijuris.it/node/5496

5 marzo 2021

© Riproduzione riservata